Art. 1.
(Istituzione di case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica della Regione siciliana).

      1. Al fine di garantire al settore turistico condizioni analoghe a quelle di altre regioni italiane e di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la Regione siciliana può autorizzare l'apertura di case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti flussi turistici.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del sindaco del comune interessato, previa deliberazione del consiglio comunale, con decreto del Presidente della Regione siciliana, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
      3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco deve indicare la disponibilità di un immobile di interesse storico-artistico o turistico idoneo ad essere sede della casa da gioco.
      4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.
      5. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni capoluogo di provincia e i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.